Le specie esotiche invasive

Ringrazio l'Avv. Francesco Saverio Dalba che ha raccolto il mio invito circa la necessità di fare un po' di chiarezza sulla complicata questione delle specie esotiche invasive che l'Unione Europea sta tentando di regolamentare.

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Si interroga lo scrivente Ufficio sulla composizione dell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo primo, del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive [d’ora innanzi, rispettivamente Elenco e Regolamento (UE) 1143/2014 o Regolamento] e, massime, se in esso siano o meno ricomprese le specie Psittacula krameri e Myiopsitta monachus

Ad oggi (25 gennaio dell’anno 2016) non è ancora intervenuta l’adozione dell’Elenco, di talché le seguenti considerazioni costituiscono ‘palafitticole’ prospezioni immergentisi in un mosso alternarsi di non sempre prevedibili scelte amministrative, ma si sostanziano pur sempre sopra gli atti cc.dd. endoprocedimentali, dei quali si ha cognizione (e che per quanto possibile si allegano).  

Premessa normativo-definitoria.

Come noto il Regolamento (UE) 1143/2014 detta una disciplina, di immediata applicazione nei singoli Stati membri dell’UE, anche se talora mediata da atti di esecuzione, tesa alla prevenzione, alla riduzione al minimo ed alla mitigazione degli effetti negativi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in quanto incidenti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana e sulla sicurezza, limitando i conseguenti danni sociali ed economici [sesto considerando].

L’articolo quarto, paragrafo primo, commette alla Commissione l’adozione di un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, detto Elenco dell’Unione, specie per le quali troverà così applicazione la legislazione preventivo-restrittiva di cui ai Capi II, III; IV, V e VI del Regolamento.

Il Regolamento attribuisce priorità al gruppo di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per esse dovendosi intendere quelle che cagionano un danno negli Stati membri nei quali sia presente di entità tale da giustificare l’adozione di apposite misure applicabili in tutta l’Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali [decimo considerando].

Il Regolamento, anzi, consiglia di includere nell’elenco “gruppi tassonomici” di specie, con ciò adottando una terminologia tutt’altro che tecnica, poiché il gruppo tassonomico non è un’entità determinata; così come è gruppo tassonomico un Genere, pure può esserlo una Famiglia. Comunque il problema è superato a monte, poiché ad oggi vengono considerate solo singole specie.

Ancora, a guidare la mano selettiva della commissione redattrice dell’elenco, si diffonde l’undicesimo considerando: nell’elenco dovranno figurare le specie esotiche invasive che, “tra le potenziali specie esotiche invasive attualmente note, producono effetti negativi più significativi”, il danno deve incidere sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sulla società e sull’economia [primo considerando]; i “servizi ecosistemici” sono i “contributi diretti ed indiretti degli ecosistemi al benessere umano” [art. 3, n. 6)], infine la Commissione dovrà tenere conto dei costi di attuazione per gli Stati membri, del costo del mancato intervento e degli aspetti sociali ed economici [dodicesimo considerando].

L’art. 3, n. 3) definisce come specie esotica invasiva di rilevanza unionale “una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’art. 4, paragrafo 3”.

Affinché una specie possa venire fatta rientrare nell’elenco deve presentare congiuntamente tutti i requisiti a seguire (di cui all’art. 4, paragrafo terzo):

a) risultare, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

b) risultare, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;

c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrre probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potere generare conseguenze negative sulla salute umana o l’economia;

d) deve essere dimostrato, in base ad una valutazione dei rischi eseguita in conformità all’art. 5, paragrafo primo, che risulti necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione;

e) l’iscrizione nell’elenco dell’Unione deve portare probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente i loro effetto negativo.

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Per dare attuazione al Regolamento in generale ed alla specifica previsione dell’Elenco di specie, è stato costituito un Comitato sulle specie esotiche invasive (art. 22), che coopera con la Commissione scientifica sulle specie esotiche invasive, composto da rappresentanti scientifici nominati dagli Stati membri; sono altresì coinvolti un Gruppo di lavoro sulle specie esotiche invasive (WGIAS), costituente un sottogruppo del Gruppo di coordinamento sulla biodiversità e la natura ed infine l’European Alien Species Information Network (EASIN), un sistema di piattaforme informatiche che consente si monitorare le informazioni esistenti sulle specie esotiche, provenienti da più fonti. Questi organi compartecipano all’individuazione delle specie che integrano i requisiti sopra elencati e predispongono l’ Elenco.

Non deve essere trascurata l’importanza del disposto dell’art. 26 del Regolamento, con rubrica Partecipazione del pubblico: “Gli Stati membri, nell’elaborare i piani d’azione in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento e le misure di gestione predisposte in conformità dell’articolo 19 dello stesso, provvedono affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, alla loro modifica o al loro riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE”.  

Durante il processo di adozione del Regolamento l’EIFAAC (European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission) la British horticultural trade association HTA, la British Ornamental Aquatic Trade Organization hanno mosso plurimi rilievi critici alla disciplina ed alle forme della sua esecuzione.

Sinteticamente la cronologia per l’attuazione delle misure è la seguente: entro il 2 gennaio 2016 gli stati membri debbono avere predisposto strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, per prevenire l’introduzione deliberata nell’Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale [art. 13, paragrafo primo].

Entro diciotto mesi dall’adozione dell’Elenco gli Stati membri debbono avere adottato una serie di misure di controllo, di sorveglianza e tese all’eradicazione degli esemplari presenti sul territorio.

La Commissione era obbligata alla presentazione di una prima lista di specie esotiche invasive entro il 2 gennaio 2016 al Comitato di rappresentanti degli Stati membri. Nell’autunno 2015 sottopose, anticipatamente, una bozza di atto esecutivo [qui sub all. 1], contenente trentasette specie. Il 4 dicembre 2015 il Comitato sulle specie esotiche invasive diede a maggioranza qualificata un parere favorevole alla bozza [qui sub all. 2]. 

In tale elenco non è presente alcuno Psittaciforme né alcun uccello comunemente allevato a scopo ornamentale. Sono presenti solo i seguenti uccelli: Corvus splendens Viellot, 1817; Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789; Threskiornis aethiopicus Latham, 1790). È stata successivamente proposto anche Alopochen aegyptiacus [recte: aegyptiaca] Linnaeus, 1764. 

Gli sviluppi, l’intervento del Parlamento europeo.

La procedura di adozione degli atti di attuazione del Regolamento va rinvenuta nell’art. 27, paragrafo secondo dello stesso, a sua volta rinviante all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ed alla ivi descritta procedura d’esame.

Tuttavia il Parlamento europeo, in forza dei poteri di cui all’art. 11 del citato Regolamento (UE) n. 281/2011 ha esercitato il proprio diritto di controllo col quale può “comunicare alla Commissione di ritenere che a [suo] avvisto, un progetto di atto idi esecuzione ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base”. In tal caso la Commissione deve riesaminare il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento ed il Consiglio se intenda mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

In dettaglio: il Parlamento ha adottato una risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione, contenente l’adozione dell’elenco delle specie. In breve [il testo integrale della risoluzione si trova qui sub all. 4] il Parlamento lamenta di non essere stato adeguatamente informato riguardo alla definizione degli elementi comuni per l’elaborazione della valutazione dei rischi e della trasmissione non tempestiva dei documenti, contesta la mancata ottemperanza da parte della Commissione alle disposizioni di cui all’art. 4, paragrafo terzo, del regolamento sulle specie esotiche invasive, in quanto esso non ha precisato il tipo di prove scientifiche accettabili e la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, e tra l’altro che “le ragioni alla base dell’inserimento di una specie nel progetto di elenco dell’Unione non si fondano su criteri scientifici, bensì su criteri politici”, richiama le critiche delle autorità nazionali competenti e dell’opinione pubblica, paventando una inefficacia futura del regolamento stesso, il Parlamento “1. Ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014; 2 chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto […]”.

Lo stato della procedura è ad oggi questo: è stata formulata una prima versione dell’Elenco, il Parlamento ha esercitato i poteri dell’art. 11 del Regolamento 281/2011, resta alla Commissione la facoltà di assumere gli eventuali atti conseguenti. 

5. L’attuale dibattito.

Dopo la non breve elencazione dei fatti che hanno condotto all’attuale -ancora non definitivo- stato della vicenda, necessaria al fine di meglio comprendere l’ambito normativo e le scelte tecnico-politiche che hanno accompagnato la formulazione della bozza di lista, si possono prospettare alcune ragioni che dovrebbero indurre a limitare l’eccessivo allarmismo serpeggiante tra gli allevatori, evidenziando tuttavia che il rischio di vedere in futuro inclusi alcuni pappagalli nella lista non è del tutto peregrino. 

Va premesso che tra le materie che debbono essere note ad un avvocato, secondo Cicerone, De orat. I, 60, non rientra l’arte aruspicina e quindi le varie sorti dell’atto attuativo, legate ad una volontà nomopoieutica mossa dai più molteplici interessi economico-politici sovranazionali, non possono essere profetizzate con grado di certezza, nondimeno vi è una serie di elementi che, ben ponderati, dovrebbe tacitare l’erompere dei timori nell’immediato, pur lasciando quel senso di ansietà che è proprio dell’incertezza. 

I. Il considerando U della risoluzione del Parlamento 16 dicembre 2015 critica l’esclusione di “alcune piante terrestri e specie di mammiferi” e “non figurano nell’elenco alcune specie di mammiferi rientranti tra le specie esotiche che si sono diffuse più rapidamente in Europa negli ultimi anni, così come alcune specie vegetali dalla rapida e diffusa espansione”, quindi un’eventuale riconsiderazione della lista, secondo le indicazioni del Parlamento non dovrebbe estendersi agli uccelli; il riferimento alle specie escluse dovrebbe riguardare il Visone americano (Neovison vison) ed il Poligono del Giappone (Fallopia japonica), il primo attualmente non incluso nella lista per la prevalenza del suo sfruttamento economico sulla tutela della biodiversità, per la barbara pratica del suo allevamento per la pelliccia.  

Va detto che BirdLife, una delle organizzazioni che ha sollevato delle critiche contro la lista, ha lamentato l’esclusione “dei parrocchetti”, presentando una lista che comprende “numerosi parrocchetti” (si veda l’articolo “Will the EU’s new invasive species regulation miss the chanche to save billions of euros?” qui come all. 5)

Si soggiunge che la risoluzione del Parlamento ha preso in considerazione gli appunti mossi da BirdLife (nel settembre 2015) ma li ha solo parzialmente accolti (appunto per quel che riguarda i mammiferi e le piante).  

II. Si è veduto che le specie, per potere essere incluse nella lista, debbono presentare congiuntamente tutti i requisiti di cui all’art. 4. Il già citato EASIN (European Alien Speice Information Network) compila ed aggiorna un Catalogo di specie invasive, la cui ultima versione è del 19 novembre 2015. Ebbene, tanto la Psittacula krameri quanto Myiopsitta monachus non vengono considerate specie di rilevanza unionale (mentre lo sono le specie inserite in lista) 

 

Tale circostanza è tuttavia lungi dall’essere risolutiva, atteso che le specie delle quali è stata proposta l’inclusione dopo la risoluzione del Parlamento sono ivi del pari classificate prive di rilevanza unionale. 

III. Il dato che dovrebbe indurre una certa (temporanea) tranquillità è che tra dicembre 2015 e gennaio 2016 sono state proposte le seguenti ulteriori specie invasive esotiche: Acernegundo, Alternanthera philoxeroides, Elodea nuttallii, Gunnera manicata, Gunnera tinctoria, Heracleum mantegazzianum (pianta di cui una rivista di giardinaggio ultimamente tesseva le lodi come ornamentale! Nonostante i rischi che comporta per la salute umana, per una approfondita descrizione v. Wicked Plants: The Weed That Killed Lincoln’s Mother and Other Botanical Atrocities di A. Stewart), Homarus americanus, Lepomis gibbosus, Lupinus polyphyllus, Microstegium vimineum, Myriophyllum heterophyllum, Nyctereutes procyonoides, Ondatra zibethicus, Pennisetum setaceum.

Il 13 gennaio 2016 Polonia, Repubblica Ceca e Spagna hanno proposto ulteriori specie aliene: l’Ailanthus altissima (rammento una visione quasi spettrale nell’area dedicata alle conifere nell’Orto botanico di Roma: al di là della cancellata prosperavano centinaia di Ailanthus, che protendevano i rami nella zona bonificata e, nonostante la costante pulizia, già fuoriuscivano dal terreno delle piantine aliene) Alopochen aegyptiacus, Ameiurus melas, Asclepias syriaca, Bison bison, Cornus sericea, Fallopia x bohemica, Solidago graminifolia, Acer negundo, Spiraea tomentosa; il 22 gennaio sono state sottoposte a peer rewiew Alopochen aegyptiacus e Bison bison

Ad oggi dunque nessun pappagallo è incluso nella lista, ma nulla esclude che possa esserlo in futuro. Belgio e Regno Unito hanno istituito dei programmi di monitoraggio tanto sul parrocchetto monaco, quanto su quello dal collare (ed in Belgio anche sull’alessandrino) e tali programmi non sono ignoti all’UE, che li ha menzionati nell’ampia opera di preparazione del regolamento. 

IV. per completezza di informazione va specificato che in sede lavori preparatori al Regolamento, diretti anche dall’italiano R. Scalera, l’Organisation and running of a scientific workshop to complete selected invasive aliens species (IAS) risk assessments ha valutato il rischio per le singole specie, includendo tanto Psittacula krameri, quanto Myiopsitta monachus tra le novantacinque specie esotiche invasive, si allega lo studio. La Commissione ha specificato che i risultati presentati nella relazione, pur costituendo una base per la redazione dell’Elenco, non possono essere in alcun modo considerati come la lista che la Commissione proporrà, né rappresentano il parere della Commissione.

Il successivo studio Invasive Alien Species – Prioritising prevention efforts through horizon scanning, che non rappresenta il parere della Commissione, ha considerate varie specie di Psittaciformes, tra cui Psittacula eupatria o Psittacara acuticaudatus, va però detto che la Commissione ha parzialmente disatteso i risultati di tale studio (che si allega), laddove ad esempio non includeva Corvus splendens tra le specie in lista, mentre vi inseriva Psittacula eupatria.

Conclusivamente: l’elenco non è ancora in vigore, si segnalano tuttavia le seguenti specie di un qualche interesse per l’allevamento amatoriale in generale:

Cabomba caroliniana, pianta presente in molti acquari;

Corvus splendens;

Eichornia crassipes, il c.d. giacinto d’acqua;

Herpestes javanicus, la mangusta asiatica che spesso si trova in commercio;

Lithobates (Rana) catesbeianus, ossia la rana toro, allevata dai terraristi;

Muntiacus reveesi; ossia il muntjak, che si trova in vendita nei Paesi Bassi ed in Repubblica Ceca; in Italia ne è comunque vietata la detenzione dal D.M. 19 aprile 1996;

Myocastor coypus, la nutria, talora tenuta come animale da compagnia;

Myriophyllum aquaticum, comune pianta d’acquario;

Nasua nasua, ossia il Coati, comunissimo in Repubblica ceca, ma non legalmente detenibile in Italia;

Oxyura jamaicensis, ossia il Gobbo della Giamaica;

Procyon lotor, l’orsetto lavatore, comunque non detenibile in Italia;

Pseudorasbora parva, comune pesce d’acquario;

Sciurus carolinensis, lo scoiattolo grigio, del quale è comunque regolata la detenzione dal D.M. 24 dicembre 2012;

Sciurus niger, lo scoiattolo volpe, regolato dal succitato D.M. 24 dicembre 2012;

Tamias sibiricus, lo scoiattolo giapponese o boronduk, comunissimo presso tutti i negozi di animali; da non confondere con Tamia striatus, non ricompreso nella lista;

Threskiornis aethiopicus, ossia l’Ibis sacro, veduto a stormi dallo scrivente nelle campagne della Lomellina

Trachemys scripta, ossia la tartaruga dalle orecchie rosse (in tutte le sue sottospecie).

Nei sopra estesi termini il parere è reso.

Riva del Garda 25 di gennaio dell’anno 2016

avv. Francesco Saverio Dalba

 

Prossimamente pubblicherò gli allegati.