(aggiornamento del 05.08.2010 a fondo pagina)

La Legge (stralci e commenti)

La Regione Piemonte, in data 18 febbraio 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 6 con la quale regolamenta la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici ed istituisce nel contempo il Garante per i diritti degli animali.

Trascrivo di seguito alcuni stralci della Legge seguiti da alcuni commenti per sottolinearne la portata della stessa.

Art. 1 - La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regolamenta la detenzione, l'allevamento ed informa la popolazione sulle caratteristiche, la necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.

Quindi la finalità della legge sembrerebbe quella di garantire agli animali le migliori condizioni di vita.....

Art. 2 - Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Questo significa che non solo i pappagalli (fino ad oggi bistrattati in tutti i modi) ma anche i canarini, gli esotici e quant'altro sono sottoposti alla presente normativa.

Art. 4 . 1) I possessori di animali esotici ...... sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Asl... 2) La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione.....4) L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonchè che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali. 5) La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Che un cittadino, per detenere una coppia di canarini, debba sostenere un esame di etologia ha dell'incredibile davvero!!

Inoltre da questo articolo appare fin troppo evidente l'incompetenza, o meglio, l'intento punitivo dell'estensore. Obbligare a fare denuncia, entro otto giorni dalla nascita, significa costringere l'allevatore (con almeno 10 coppie riproduttrici) a recarsi all'ASL quasi quotidianamente producendo in tal modo una immensa montagna di burocrazia!

Art. 5 - .......4) I detentori sono altresì tenuti a denunciare al servizio veterinario dell'ASL la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.....6) I servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio o dei risultati dei precedenti controlli.

Essere costretti a denunciare la nascita entro otto giorni e la relativa morte, nella maleaugurata ipotesi  che qualche femmina non alimenti i piccoli, conviene davvero prendere residenza all'ASL.

Art. 6 - Ai fini della presente legge per allevamento s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole ........

Si, avete letto bene! Se una bambino vuole comprarsi una coppia di canarini o di passeri del giappone per il piacere di vedere nascere i piccoli deve sottostare a questa norma!!

Questo articolo dimostra in modo incontrovertibile che la vera finalità di questa Legge non è quella di garantire le migliori condizioni di vita bensì quella di fare cessare qualsiasi attività di allevamento amatoriale.

Art. 7 - Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l'autorizzazione...

E' una roba davvero demenziale!! Il bambino di cui sopra deve sapere tutte quelle cose li'.....

Art. 8 - Gli allevamenti.....sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal servizio veterinario dell'ASL, per annotare, entro ventiquattrore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche. La corretta tenuta del registro...viene verificata dal servizio veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.

Pazzesco...neppure se si trattasse di materiale radioattivo!!!

Art. 13 - La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme....

Eccoli gli ispiratori!! Vorrei chiedere all'ex presidente della Regione il motivo per cui non abbia sentito l'esigenza di inserire fra i consulenti anche le associazioni degli allevatori...

Art. 14 - 1) E' istituita presso l'assessorato regionale....la Commissione regionale Animali esotici. .....ed è cosi composta:

a) il responsabile del settore prevenzione veterinario o suo delegato; b) un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale; c) un rappresentante delle associazioni animaliste; d) un esperto ...di C.I.T.E.S.. ..3) la commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all'art. 6...

Appare fin troppo evidente la totale sottomissione della giunta regionale alle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative della regione ...

Art. 21 - Sanzioni - 1) contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'art. 4 b) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'art. 4 comma 3 e 4.

Ho evidenziato solo due livelli di sanzioni ma ce ne sono molte altre con punte fino a 6.000,00 euro.

L'entità delle sanzioni completa il disegno: in Piemonte diventerà praticamente impossibile continuare ad allevare!!!

 

Le mie considerazioni

Questa terrificante legge regionale (approvata da una giunta politicamente schierata a sinistra) unitamente al tentativo di qualche settimana fa, da parte del Ministero dell'Ambiente, di fare approvare dal Parlamento una legge molto simile a questa [vedi qui](presentata da esponenti politici dell'area di destra) stanno a dimostrare che è già stato costituito il "Partito dell'uccellino sul ramo".

E' un partito trasversale che fonda le sue radici in entrambi gli schieramenti e che si pone il preciso obiettivo di fare cessare qualsiasi attività inerente all'allevamento amatoriale!!

Ripeto, qualsiasi tipo di allevamento; anche quello dei canarini che fino ad oggi è stato meno tartassato rispetto ad altri (pappagalli, padda, etc.).

Mi auguro che i dirigenti di tutte le nostre Associazioni/Federazioni/Clubs abbiano ben compreso la gravità ed i rischi che la situazione presenta soprattutto per il prossimo futuro.

Mi sembra anche evidente che il P.U.R. (Partito dell'Uccellino sul Ramo) proprio grazie alle sue capacità di inserimento nelle stanze del potere (in tutte) ed alla possibilità di utilizzare i mass media  con una certa facilità (vedi fatti di Vipiteno ed altri..) rappresenti un avversario molto potente del quale è bene temere.

Per fronteggiare un simile antagonista non sarà sufficiente la forza delle singole Associazioni e/o Federazioni ma ritengo che sarebbe opportuno procedere, in tempi rapidi, alla costituzione di un Comitato permanente per la difesa dell' allevamento amatoriale costituito dalle Federazioni/Associazioni degli allevatori, dei commercianti, dei veterinari ed anche dei cacciatori.

Questa volta ci troviamo di fronte a fatti concreti che richiedono reazioni altrettanto convinte e determinate e sono certo che sarebbe drammaticamente perdente la già sperimentata decisione di perseguire la solita "linea buonista" !!

21 aprile 2010

Ricopio di seguito due paragrafi tratti dal resoconto dell'Assemblea FOI tenutasi recentemente a Piacenza ed apparso su I.O. n.8-9 di Agosto-Settembre 2010:

...."L'on. Berlato ha, inoltre, evidenziato come anche questo governo stia purtroppo emanando provvedimenti che tendono a proteggere gli animalisti, piuttosto che gli animali; bisognerà, quindi, alzare la guardia affinchè possano essere sollecitate normative che regolarizzino, non vietino, le nostre attività. Solo le forze "unite" delle associazioni/federazioni a tutela dell'allevamento e del commercio legale potranno riuscire nell'intento di contrastare la forte lobby animalista, trasversale a tutti gli schieramenti politici."

All'on. Berlato ha fatto seguito un puntualissimo contributo di Virgilio Camillini, presidente dell'AISAD, (Associazione commercianti di animali domestici) il quale ha evidenziato la pericolosità della normativa che tende ad autorizzare le associazioni animaliste, espressamente incaricate, a comminare multe e incassare i proventi delle sanzioni, nonchè a deciderne gli importi. Ora più che mai, bisogna contrastare nelle sedi appropriate tutti quei provvedimenti discriminatori nei confronti degli allevatori e commercianti legali di animali, auspicando che ben presto le istituzioni preposte possano avvalersi anche di rappresentanti FOI e AISAD, in grado di intervenire nell'iter formativo di eventuali norme.

Ritengo che non ci sia nulla da aggiungere!

A questo punto, noi allevatori, attendiamo di conoscere i nomi dei membri che andranno a comporre la commissione permanente, in rappresentanza di FOI, AISAD, Associazione Veterinari etc. etc. con un robusto accordo di collaborazione con le Associazioni dei cacciatori, il cui unico scopo dovrà essere quello di difendere gli animali (e chi li ama davvero) dagli animalisti!!!

05.08.2010